SUPERBONUS 110%
Dubbi sul SuperBonus? Il CAF CISL può assisterti e tutelarti in tutti I passaggi per l’ottenimento degli incentivi offerti dal Superbonus 110% in completa sicurezza e facilità.
I nostri esperti sono a tua disposizione per darti tutte le informazioni per l'accesso al superbonus e la documentazione necessaria, fino alla compilazione tua dichiarazione dei redditi o agli adempimenti per la scelta della cessione del credito/sconto in fattura.
La detrazione è pari a 110% delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 in cinque anni per:
Gli interventi eseguiti devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oppure se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante attestato APE ante e post intervento rilasciato da un tecnico abilitato che assevera tale attestazione.
La percentuale di detrazione del 110% si applica anche alle spese di ristrutturazione finalizzate alla riduzione del rischio sismico per gli immobili ubicati nelle zone sismiche 1,2 e 3 sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022.
I soggetti che possono accedere al superbonus sono:
Se hai dubbi o vuoi una consulenza su come gestire gli adempimenti per questa agevolazione, rivolgiti alla tua sede Caf Cisl.
I nostri esperti sono a tua disposizione per darti tutte le informazioni per l'accesso al superbonus e la documentazione necessaria, fino alla compilazione tua dichiarazione dei redditi o agli adempimenti per la scelta della cessione del credito/sconto in fattura.
La detrazione è pari a 110% delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 in cinque anni per:
- Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali dell’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. Ammontare delle spese non superiore a 60.000 euro per ogni unità dell’edificio.
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione. Ammontare delle spese non superiore a 30.000 euro per ogni unità dell’edificio comprese le spese per lo smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
- Interventi sugli edifici singoli per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione. Ammontare della spesa non superiore a 30.000 euro comprese le spese per lo smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
Gli interventi eseguiti devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oppure se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante attestato APE ante e post intervento rilasciato da un tecnico abilitato che assevera tale attestazione.
La percentuale di detrazione del 110% si applica anche alle spese di ristrutturazione finalizzate alla riduzione del rischio sismico per gli immobili ubicati nelle zone sismiche 1,2 e 3 sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022.
I soggetti che possono accedere al superbonus sono:
- le persone fisiche (non esercenti attività di impresa arti e professioni), solo per interventi riferiti a tutte le tipologie di abitazione purché facenti parte di edifici con più unità immobiliari. Per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Questa limitazione non vale per gli interventi antisismici né per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
- condomini per qualsiasi tipologia di immobile
- Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonchè dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
- la "classica" detrazione nella dichiarazione dei redditi (730 e Modello Redditi)
- la cessione del credito: la trasformazione dell’importo speso in credito cedibile ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e altri intermediari
- lo sconto in fattura da parte del fornitore, che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e altri intermediari
- ottenere dal Caf il visto di conformità sulla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti stabiliti dalla normativa
- l’invio telematico della comunicazione della scelta operata all’Agenzia delle Entrate.
Se hai dubbi o vuoi una consulenza su come gestire gli adempimenti per questa agevolazione, rivolgiti alla tua sede Caf Cisl.